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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA
( artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. )
Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1);
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Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
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Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 è compilato presso lo Sportello
Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all’ingresso per il ricongiungimento familiare;
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La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione
del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata
effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo
familiare.
NOTE:
Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a
questo ultimo;
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Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di
validità dello stesso. In particolare:
l’esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell’elenco
anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
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l’esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente previsto per l’attività professionale svolta.
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso
per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi
indicati nella scheda “conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per
famiglia”;
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Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.
Ugualmente il minore affidato, segue la condizione giuridica dello straniero affidario. Al
compimento del 14° anno di età il minore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno
per famiglia autonomo fino al compimento della maggiore età.
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Allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’U.E. o con straniero titolare di carta di soggiorno per stranieri è rilasciata la carta di soggiorno.
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