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PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
(art. 22 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod.)

  1. Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato ( Modulo 1 e 2 );
  2. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);
  3. Certificazione della dichiarazione resa al centro per l’impiego (già iscrizione liste collocamento).

NOTE:

– La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno.
– Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego
per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non
inferiore a sei (6) mesi.

 

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